Mutua Piemonte

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I valori e le finalità perseguite dalla SMP ETS sono quelli costitutivi e di identità del mutuo soccorso, che sono stati anche riportati nel Codice Etico della Società:

  • Natura non lucrativa
  • Porta aperta
  • Centralità del socio
  • Recesso unilaterale a favore del socio/Assistenza per tutta la vita
  • Mutuo aiuto e solidarietà
  • Partecipazione democratica
  • Controllo e trasparenza
  • Responsabilità sociale

Statuto

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ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 
È costituita, ai sensi della legge 15/04/1886 n. 3818, la Società di Mutuo Soccorso

”SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE Ente del terzo settore” più brevemente denominata “SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE ETS” (di seguito indicata come MUTUA).

Venne costituita l’11/01/1996 in Pinerolo con atto del notaio Francesco Audano, con la denominazione di SOCIETÀ MUTUA PINEROLESE, per iniziativa dei Presidenti e di un gruppo di Soci delle Società Operaie di Mutuo Soccorso riunite nella Consulta Pinerolese e con il sostegno del Consorzio Mutue di Novara e del Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative del Piemonte.

È disciplinata dalla legge 15/04/1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, dal codice del terzo settore d.lgs 117/2017 e dal presente Statuto.

ART. 2 – DURATA

La durata della MUTUA è fissata fino al 31 dicembre 2099. Il termine può essere prorogato con delibera dell’assemblea straordinaria.

ART. 3 – SEDE

La MUTUA ha sede in Pinerolo (TO) via Cravero n. 44. L’eventuale variazione della Sede Sociale deve essere deliberata dal Consiglio d’Amministrazione.

La MUTUA può istituire sedi periferiche, uffici di rappresentanza o amministrativi e dipendenze in genere ovunque sul territorio nazionale.

ART. 4 – SCOPO E OGGETTO

La Società Mutua Piemonte ETS è una mutua volontaria senza fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto.

Pertanto la Società Mutua Piemonte esercita attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma 1 CTS D. Lgs. O3/07/2017 n.° 117 e persegue, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886, la realizzazione di attività mutualistiche in forma diretta ed indiretta anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, attraverso l’erogazione di assistenze sanitarie e socio sanitarie.

Nello svolgimento della propria attività la Mutua si prefigge, fra l’altro, i seguenti compiti e finalità:

  1. erogare ai Soci sussidi in caso di malattia, infortunio e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili od imprevedibili eventi;
  2. erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;
  3. erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
  4. garantire prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi) sia in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche sia private nonché gestendo in proprio presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
  5. svolgere attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e di prevenzione delle malattie, rivolta ai Soci che aderiscono alla Mutua sia singolarmente e volontariamente sia collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come previsto dalle leggi vigenti, anche in collaborazione con organizzazioni sindacali e/o associazioni di categoria;
  6. di partecipare e promuovere nei settori dell’educazione sanitaria e mutualistica, della cultura e del tempo libero, le iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;
  7. diffondere e rafforzare i principi della mutualità, della cooperazione, i legami della solidarietà fra i Soci nonché tra essi e altre persone bisognevoli di aiuto e di conforto a tale scopo assumendo le iniziative ritenute utili e opportune dal Consiglio di Amministrazione o aderendo alle iniziative poste in essere da terzi soggetti;
  8. svolgere anche altre attività secondarie e strumentali considerate opportune o necessarie, nei limiti e modalità previste dal dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e i relativi decreti attuativi e comunque dalle norme vigenti.

Per la realizzazione di tali obiettivi la MUTUA potrà attivare ogni iniziativa considerata utile o necessaria purché conforme al presente Statuto.

In particolare con delibera del consiglio di amministrazione, potrà:

  1. stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale, ed internazionale, così come aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelle esercitate dalla Mutua stessa;
  2. partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l’ esecuzione di determinati servizi;
  3. istituire e gestire fondi integrativi sanitari e altre forme di tutela sanitaria e socio-sanitaria previste e consentite dalla legge;
  4. stipulare convenzioni ed accordi con aziende, associazioni, sindacati e gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
  5. effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto sociale;
  6. aderire ad organismi associativi di rappresentanza e/o sindacali a livello locale, nazionale ed internazionale.

Le norme ed i limiti relativi alle prestazioni sociali sono precisati nel regolamento.

TITOLO II

SOCI – DIRITTI E DOVERI

ART. 5 – SOCI

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie: a) ordinario – b) onorari – c) sostenitori – d) convenzionati assistiti – e) altri Soci.

SOCI ORDINARI

Possono essere Soci tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana. Possono essere Soci anche le persone soggiornanti legalmente nel territorio nazionale, anche se prive della cittadinanza italiana. Nei confronti di questi ultimi le assistenze della Mutua sono erogate solo sul territorio italiano e limitatamente al periodo di effettivo soggiorno;

Possono essere Soci anche i minori, per i quali i rapporti con la Mutua sono tenuti da chi esercita la potestà o la tutela.

Modalità di ammissione: a seguito di domanda scritta dell’aspirante il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissione a Socio ordinario, ne dà comunicazione al Socio e provvede ad annotarla sul libro dei soci.

La presentazione della domanda di ammissione a socio costituisce accettazione del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi sociali.

L’ammissione è subordinata al versamento della eventuale quota di ammissione e dei contributi sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare l’ammissione dell’aspirante Socio nei casi seguenti:

  • quando l’attività dell’aspirante Socio sia in contrasto o in concorrenza con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti;
  • quando l’aspirante Socio sia stato condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale.

Il vincolo sociale è sospeso nei casi di morosità stabiliti dal regolamento. Durante la sospensione del vincolo sociale l’interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.

SOCI ONORARI

L’ Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà dichiarare Soci onorari le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, che si distinguono per particolari meriti nel favorire e perseguire le finalità sociali.

Si tratta di una qualifica puramente onorifica. Il Socio onorario può partecipare alle assemblee ma non ha diritto di voto.

SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, le società e gli enti, pubblici o privati riconosciuti o meno, che con servizi operativi o contributi finanziari contribuiscono in modo fattivo all’incremento del patrimonio della MUTUA e/o la sostengono con quota di adesione annuale superiore a quella decisa.

Il Consiglio d’Amministrazione attribuisce la qualifica di Socio sostenitore su domanda scritta dell’interessato che abbia versato la quota sociale. Trattandosi di qualifica puramente onorifica, il Socio sostenitore partecipa alle assemblee ma non ha diritto di voto.

SOCI CONVENZIONATI ASSISTITI

Sono Soci convenzionati assistiti i lavoratori subordinati o parasubordinati iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi, ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti o accordi aziendali sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Mutua l’assistenza, come previsto dal precedente art. 4, dei lavoratori medesimi ed eventualmente dei loro familiari.

L’adesione dei Soci convenzionati assistiti è disciplinata da un’apposita convenzione stipulata tra la Mutua e l’ente di cui al comma precedente. Lo status di Socio convenzionato assistito viene acquisito automaticamente, salvo espressa rinuncia del dipendente, con la stipula della convenzione di cui sopra e termina con il termine della stessa convenzione. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, il Socio convenzionato assistito ha gli stessi diritti e doveri del Socio ordinario ivi compreso il diritto individuale di recedere.

ALTRI SOCI

Possono diventare Soci di Società Mutua Piemonte le persone giuridiche che ne facciano richiesta. In questo caso i loro aderenti a qualsiasi titolo, persone fisiche, potranno usufruire delle prestazioni rese dalla Mutua come beneficiari in applicazione del principio della mutualità mediata. Possono diventare Soci i fondi sanitari integrativi e le Società di mutuo soccorso in rappresentanza dei loro iscritti. L’adesione dei Soci di cui al presente paragrafo “Altri Soci” è formalizzata con la stipula di una convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ne regolerà i rapporti. Ognuno dei Soci qui descritti potrà partecipare alle Assemblee disponendo di un solo voto che deve essere espresso dal legale rappresentante o suo delegato con delega scritta.

ART. 6 – RECESSO

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua volontà entro e non oltre il 31 ottobre, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o consegna a mano con attestazione del ricevimento.

Il recesso correttamente comunicato ha efficacia a partire dall’anno successivo e impegna comunque al pagamento del contributo per l’anno in corso. Con le stesse formalità, tempi e efficacia è ammesso il recesso parziale del Socio dalle assistenze cui è iscritto.

Se il Socio non esercita la facoltà di recesso, anche parziale, con le formalità sopra descritte la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata per l’anno successivo. Le singole convenzioni stipulate con aziende, enti, fondi e altre società di mutuo soccorso possono prevedere una diversa modalità di recesso.

ART. 7 – DECADENZA

È causa di decadenza da Socio la morosità protrattasi oltre il 31 dicembre dell’anno sociale in corso. Anche in questo caso rimane l’obbligo di versare il contributo sociale per l’anno in corso. Il Socio decaduto può tornare a far parte della Mutua solo come nuovo Socio, osservando le regole dello Statuto per le nuove ammissioni, e con decorrenza della sua anzianità dal giorno della riammissione

ART. 8 – ESCLUSIONE

Il Consiglio d’Amministrazione può deliberare l’esclusione del Socio nei seguenti casi:

  1. inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti, nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, tali da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto sociale;
  2. qualora il Socio svolga o tenti di svolgere, anche in seguito a variazioni della sua condizione, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  3. passaggio in giudicato di condanna del Socio per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, o a pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
  4. per aver simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni;
  5. qualora il Socio, con fatti dolosi o colposi, abbia provocato alla Società un danno che possa prevedere un rimborso ai sensi dell’art. 2043 del C.C.

L’esclusione ha effetto immediato. I Soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali relativi all’esercizio durante il quale è stato adottato il provvedimento di esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio per iscritto.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrendo alla procedura arbitrale di cui all’art. 25 del presente statuto.

ART. 9 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

Lo scioglimento del rapporto sociale – che avviene per morte, recesso, decadenza o esclusione e nel caso di società di mutuo soccorso e fondi integrativi di cui all’art. 4 punto 3 del presente statuto per cessazione dell’atto di convenzione per qualunque ragione o titolo – determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il Socio e la Mutua con cessazione immediata del diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche, senza diritto alla restituzione, neppure parziale, della quota associativa o di altra somma versata.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE – LASCITI E DONAZIONI – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 10 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate e da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo, evidenziati dal bilancio approvato dai Soci in Assemblea ordinaria.

Una parte degli avanzi di esercizio e delle riserve, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, resterà nella cassa della Società o in c/c bancari finalizzati allo scopo di far fronte alle spese correnti di amministrazione, l’altra sarà impiegata a cura del Consiglio nei seguenti modi:

  1. in titoli emessi o garantiti dalla Banca Centrale Europea, emessi o garantiti dal tesoro degli Stati membri dell’Unione Europea;
  2. obbligazioni bancarie o prodotti finanziari di istituti che garantiscano finalità etiche;
  3. in tutte quelle operazioni mobiliari e/o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale. Gli avanzi di gestione nonché i fondi accantonati e le riserve non possono essere distribuiti ai Soci durante la vita della Mutua, nemmeno in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

In caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli art. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 11 – LASCITI E DONAZIONI

Gli eventuali lasciti e/o donazioni che pervengano alla società, con indicazione della finalità di utilizzo da parte del disponente, devono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale, come le loro rendite e/o frutti, la cui destinazione e utilizzo dovrà rispettare le medesime finalità indicate dal disponente.

ART. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell’anno a cui si riferisce. Il bilancio deve essere redatto nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 13 – ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono:

l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l’Organo di Controllo, il Comitato Esecutivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e volontarie a meno che prefigurino prestazioni professionali.

ART. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei Soci è composta dai Soci in regola con il pagamento dei contributi sociali e che risultino iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, a sua volta avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può raccogliere una sola delega.

ART. 15 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente nomina un Segretario dell’Assemblea.

Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputa opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell’Assemblea.

L’Assemblea può, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominare un’altra persona alla Presidenza dell’Assemblea.

ART. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate in Pinerolo o altra sede purché in Piemonte.

Compete all’Assemblea ordinaria:

  1. approvare il bilancio di esercizio, il rendiconto economico e la relazione del Consiglio d’Amministrazione, dopo aver preso atto della relazione dell’Organo di controllo
  2. eleggere il Consiglio d’Amministrazione
  3. nominare l’organo di Controllo
  4. deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte presentate dai Soci comunicate al Consiglio almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea
  5. indicare le linee guida per le attività sociali e per la stesura dei regolamenti

Compete all’Assemblea straordinaria:

  1. prorogare la durata della Società
  2. modificare lo Statuto
  3. procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori ai sensi di legge
  4. deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

ART. 17 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e la formazione dell’ordine del giorno può essere richiesta da almeno un decimo dei Soci con richiesta scritta al Consiglio d’Amministrazione, che dovrà procedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea, ordinarie e straordinaria, devono essere affissi almeno quindici giorni prima nei locali della sede sociale e pubblicate sul sito Web della Società Mutua Piemonte.

Alle convocazioni deve essere data adeguata pubblicità onde favorire la massima partecipazione dei Soci.

La convocazione all’Assemblea straordinaria deve essere comunicata ai Soci mediante lettera o mezzo equipollente (fax – posta elettronica) e, se è posto all’ordine del giorno lo scioglimento della Società, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso alle informazioni che devono essere loro fornite prima o durante l’assemblea. Le informazioni possono essere ottenute presso la sede sociale a partire dalla data di convocazione dell’assemblea.

ART. 18 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA – VOTAZIONI E MAGGIORANZE

Per la validità delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è necessaria in prima convocazione la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Se nella prima riunione non si raggiunge tale percentuale, l’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima, dopo almeno 24 ore dalla prima.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione può deliberare validamente su tutti gli argomenti previsti all’ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza relativa nell’Assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi nell’Assemblea straordinaria salvo che per lo scioglimento della Società, per cui occorre il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.

Tutte le votazioni devono essere palesi.

ART. 19 – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da nove a tredici membri eletti dall’assemblea tra i Soci ordinari che siano iscritti da almeno 90 giorni.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, e ogni esercizio cessano dall’incarico i componenti con tale anzianità.

Nel caso di un Consiglio d’Amministrazione tutto di nuova nomina, un terzo dei consiglieri durerà in carica un solo esercizio, un secondo terzo due esercizi; in entrambi i casi la cessazione dell’incarico avverrà per sorteggio nella riunione che convoca l’assemblea annuale. Il consigliere Presidente è escluso dalla rotazione a sorteggio.

Se durante l’esercizio vengono a mancare,per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con delibera. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla data di decadenza prevista dai consiglieri sostituiti.

Venendo a mancare l’intero consiglio, l’organo di controllo deve convocare d’urgenza l’Assemblea per la sua ricostruzione.

ART. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all’Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio d’Amministrazione, spetta di:

  • eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato Esecutivo attribuendogli le relative deleghe determinandone i poteri;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redigere i bilanci;
  • redigere ed approvare i regolamenti;
  • deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci, il recesso e l’esclusione;
  • stipulare atti e contratti di ogni genere e loro rescissione, assumere le obbligazioni inerenti all’attività e gestione sociale;
  • conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente;
  • assumere e licenziare il personale;
  • deliberare l’apertura e la chiusura di sedi e succursali;
  • promuovere iniziative per favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della Mutua;
  • deliberare sull’attività di cui art. 4 del presente Statuto;
  • determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi;

ART. 21 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altro luogo purché in Piemonte, su convocazione del Presidente tramite lettera inviata per posta, per posta elettronica o per fax.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni volta che il Presidente, la metà dei consiglieri o l’organo di controllo lo ritengano necessario. Le sedute sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti, sia in presenza sia in teleconferenza.

Ad inizio riunione il Presidente nomina un segretario che può anche non essere un consigliere eletto.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 22 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio d’Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Mutua e la firma sociale e sta per essa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo rilasciando quietanze liberatorie; previa delibera del consiglio può attivare conti correnti bancari ed a stipulare prestiti.

Ha poteri di spesa nei limiti previsti dal regolamento o dalle delibere del Consiglio d’Amministrazione.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti all’autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può delegare, nei limiti previsti dal regolamento o dalle delibere del Consiglio di Amministrazione, i propri poteri, o alcuni di essi, ai consiglieri o ad impiegati e collaboratori della Mutua.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza della Società attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

ART. 23 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri scelti tra i consiglieri d’Amministrazione e rimane in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Gli incarichi sono rinnovabili.

Il Presidente e il Vicepresidente sono membri di diritto del Comitato.

Al Comitato Esecutivo spettano tutti i poteri delegategli dal Consiglio nei limiti delle sue attribuzioni, con esclusione di quelli che per legge o per statuto non possono essere delegati.

Il Presidente convoca il Comitato, presso la sede sociale o altro luogo purché in Piemonte, tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi anche a mezzo teleconferenza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea ed opera secondo le leggi e le normative delle società di mutuo soccorso e ai sensi del codice del terzo settore.

L’Organo di Controllo, se non deciso diversamente dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

ART. 25 – ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

Le eventuali controversie tra i Soci e la Società di Mutuo Soccorso saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinnanzi ad un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui sopra, su istanza di una delle parti.

L’Arbitrato avrà natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso tale Camera di Commercio Industria e Artigianato e l’Arbitro Unico deciderà secondo diritto.

L’Arbitro comunica la sua decisione sinteticamente motivata alle Parti.

Le Parti si impegnano a considerare il Lodo Arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

TITOLO V

CLAUSOLA FINALE

ART.26 – CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali degli enti del terzo settore e delle mutue volontarie.

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Codice etico

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La Società Mutua Piemonte ETS è una società di mutuo soccorso, riconosciuta come Ente del Terzo settore, che fa riferimento alla legge 3818/1886

e successive modifiche e integrazioni. Partendo dalle solide basi del nostro passato, il presente Codice Etico garantisce che le nostre decisioni, le nostre azioni siano poggiate sui valori fondanti del mutuo soccorso e della responsabilità individuale e collettiva. Con il codice etico, la Società Mutua Piemonte si impegna a garantire ai propri soci, agli interlocutori vari rapporti e interazioni basate sulla trasparenza, fiducia, correttezza e cooperazione.
Il presente Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l’agire della Società Mutua Piemonte e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori della Società, i dipendenti, i soci, i consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.
Il presente codice è costituito dalle seguenti parti:
– Principi etici e valori generali di riferimento
– Criteri di condotta
– Sistema di controllo
PRINCIPI ETICI E VALORI GENERALI DI RIFERIMENTO
La Società Mutua Piemonte è una società di mutuo soccorso e come tale si ispira ai seguenti principi: natura non lucrativa, porta aperta, assistenza per tutta la vita, mutuo aiuto, democraticità, trasparenza, responsabilità sociale e solidarietà.
Natura non lucrativa
La Società Mutua Piemonte non ha finalità di lucro, persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà. Svolge l’attività a vantaggio dei propri soci e assistiti ai quali garantisce, non il conseguimento di un utile patrimoniale o finanziario, ma la copertura di determinate necessità personali ed economiche in ambito sanitario, socio-sanitario e assistenziale. Essendo un ente non lucrativo, come sancito dalla legge, non può in alcun modo distribuire utili. Gli eventuali avanzi economici vanno ad incrementare le riserve che rappresentano la solidità della società, sono una garanzia per tutti i soci e costituiscono un atto di solidarietà intergenerazionale.
Porta aperta
Chiunque può aderire alla Società Mutua Piemonte accettandone statuto e regolamenti. L’adesione può avvenire come scelta individuale, anche usufruendo di accordi che la Mutua può stipulare con associazioni, sindacati o enti vari. L’adesione può avvenire anche in seguito ad una convenzione stipulata con un’azienda che intende garantire ai propri dipendenti un’assistenza sanitaria integrativa.
Assistenza per tutta la vita
La Società Mutua Piemonte, in quanto società di mutuo soccorso, non esercita la facoltà di recesso unilaterale. Nessun socio può essere escluso per aggravamento del tasso di rischio. Solo il socio può decidere di recedere.
Mutuo aiuto e solidarietà
La Società Mutua Piemonte opera nel principio della solidarietà. Ciascun socio partecipa mediante la corresponsione anticipata di una somma contributiva a seconda dell’assistenza scelta. Le risorse gestite dalla Società Mutua Piemonte e costituite dai contributi versati dai soci o dalle aziende convenzionate, che versano per conto dei propri dipendenti-soci, vanno a costituire un unico fondo che viene utilizzato per pagare i rimborsi e i sussidi, per acquistare servizi a favore dei soci e per far fronte alle spese generali. È la concretizzazione del principio della mutualità e della solidarietà che avviene tra individui e tra gruppi di individui. È l’essenza del mutuo soccorso, ossia la costituzione di un fondo economico a cui tutti contribuiscono e che viene utilizzato da chi ha bisogno.
Partecipazione democratica
Il rapporto associativo è libero e volontario. I soci sono i veri e unici titolari della Società Mutua Piemonte, essendo una società di persone e non di capitale. L’Assemblea dei soci è il momento più importante della vita associativa dove si approva il Bilancio, si eleggono i rappresentanti del Consiglio
di Amministrazione, si determina l’indirizzo di sviluppo strategico e politico, si possono esprimere opinioni, proposte e critiche.
Controllo e trasparenza
La Società Mutua Piemonte deve favorire il controllo da parte dei soci sull’attività mutualistica, garantendo la correttezza e la trasparenza degli atti e delle forme di rendicontazione. Gli atti della Società, compresi i bilanci, sono accessibili a tutti i soci. I regolamenti sono il più possibile semplici, chiari, privi di ambiguità. Trasparenza, chiarezza e correttezza gestionale sono garantiti dall’Organo di Controllo composto da professionisti abilitati e nominati dall’Assemblea dei soci. Anche l’attività di vigilanza effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Welfare e dal Ministero della Salute a cui sono sottoposte le società di mutuo soccorso, rappresenta una garanzia per tutti.
Responsabilità sociale
La Società Mutua Piemonte opera in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone e la sua gestione è finalizzata a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo diritto nell’arco della vita di ogni singolo socio e assistito.
Consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio, si impegna, nell’ambito del Terzo Settore, nella realizzazione di un sistema di welfare di comunità inclusivo, integrativo al SSN, tra soggetti pubblici e soggetti privati non profit, favorendo in tal modo la coesione sociale.
CRITERI DI CONDOTTA
Il rapporto con i soci
La Società Mutua Piemonte, consapevole dell’importanza del ruolo rivestito dal socio, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della sua partecipazione, nell’ambito delle sue prerogative, alle decisioni societarie.
Rapporti con i fornitori
La Società Mutua Piemonte, nella selezione dei fornitori, terrà conto della capacità di garantire l’attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.
Relazioni con il movimento mutualistico
La Società Mutua Piemonte è attiva nel movimento mutualistico italiano con l’obiettivo di salvaguardare, diffondere e valorizzare i principi che la caratterizzano. Collaborazioni e scambi di esperienze con le altre mutue sono essenziali per saper rispondere adeguatamente ai cambiamenti della società. La Società Mutua Piemonte è associata alla FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria) e al Consorzio Mu.Sa. (Mutue Sanitarie). Inoltre mantiene rapporti privilegiati con il mondo della cooperazione e con quello degli enti del terzo settore avendo con gli stessi molte affinità negli scopi e nei metodi.
La concorrenza
La Società Mutua Piemonte intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.
La valorizzazione e gestione delle risorse umane
Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo della Società Mutua Piemonte, pertanto ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute. I rapporti con il personale impiegato sono caratterizzati dalla correttezza, dal rispetto e dalla tutela dell’integrità fisica. Tutto il personale è regolarmente assunto e inquadrato nel contratto collettivo nazionale di riferimento. È vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell’assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.
Il Consiglio di Amministrazione favorisce il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella gestione e nella programmazione dell’attività della Società Mutua Piemonte, valorizzando le caratteristiche personali e stimolando la crescita di tutti. È essenziale che il personale sia consapevole della natura di Società Mutua Piemonte e partecipe nel perseguire gli obiettivi strategici.
I doveri del personale
Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell’espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.
Riservatezza e tutela dei dati personali
La Società Mutua Piemonte si impegna alla massima tutela della riservatezza di tutti gli associati. Anche nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti, garantisce che il trattamento dei dati pervenuti è conforme alle più rigorose norme di riservatezza nelle diverse fasi di ricevimento, lavorazione, conservazione e distruzione delle informazioni.
Il conflitto di interessi
Chi presta la propria opera, a qualsiasi titolo, per la Società Mutua Piemonte deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all’attività della Società medesima. Deve
essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all’immagine della Società Mutua Piemonte.
Il sistema di governo dell’ente
Il sistema di governo adottato dalla Società Mutua Piemonte è conforme alla normativa vigente ed è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo. I componenti degli organi sociali devono attenersi, nella propria attività, ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse. Devono altresì rispettare le linee di indirizzo che la Società fornisce nei rapporti con i soggetti privati e le istituzioni pubbliche. Non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti, e rispettare le normative sulla privacy. Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società Mutua Piemonte.
La sicurezza e la salute
La Società Mutua Piemonte si impegna a tutelare l’integrità morale e fisica dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e soci. A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.
La tutela della persona
La Società Mutua Piemonte si impegna a garantire un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e reputazione di ciascuno.
Ulteriori doveri, scritture contabili e registrazioni
Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità. Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione. Tutte le azioni riguardanti l’attività della Società Mutua Piemonte devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.
I beni aziendali
Il consigliere di amministrazione o il dipendente o il collaboratore o il consulente o il socio delegato usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà della Società Mutua Piemonte. Ognuno è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell’utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni.
L’uso dei sistemi informatici
Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni consigliere, o dipendente, o collaboratore o consulente o socio delegato è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. Rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o che possano arrecare danno all’immagine della Società Mutua Piemonte.
I regali, gli omaggi e le altre utilità
Il consigliere o dipendente o collaboratore o consulente o socio delegato non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest’ultime, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall’attività della Società Mutua Piemonte. Non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società Mutua Piemonte.
La tutela della riservatezza
La Società Mutua Piemonte tutela la privacy dei propri consiglieri, o dipendenti, o collaboratori o consulenti o socio delegato secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell’interessato. L’acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all’interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e nel pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.
La riservatezza e la gestione delle informazioni
Il consigliere, o dipendente, o collaboratore, o consulente o socio delegato è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze. Il consigliere, o dipendente o collaboratore o consulente o socio delegato deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro
adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy. Deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.
Gli obblighi di informazione
Tutti i consiglieri, o dipendenti o collaboratori o consulenti o soci delegati sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice etico di comportamento o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società Mutua Piemonte.
SISTEMA DI CONTROLLO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE E SANZIONI SOTTOSCRIZIONE DI IMPEGNO E DI ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO
SUPERVISORE ETICO
L’Assemblea dei soci elegge un Supervisore Etico, con la finalità di garantire l’applicazione del presente codice. Il supervisore rimane in carica tre anni, ed è rieleggibile. Per garantire l’indipendenza del suo operato, tale carica non è cumulabile con quella di Presidente o membro del Consiglio d’Amministrazione.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO
Il supervisore etico per l’esercizio del suo mandato può partecipare alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, senza possibilità di voto. Può chiedere relazioni dettagliate al Consiglio sull’attività in generale o su singole specifiche attività, eventi e manifestazioni. Può chiedere resoconto dei finanziamenti accettati e del loro impiego. Qualsiasi socio, collaboratore o dipendente può rivolgersi al supervisore etico nel caso ritenga di aver rilevato comportamenti difformi da quelli previsti dal presente codice.
Il supervisore etico, qualora abbia verificato la sussistenza di una violazione del codice o anche a seguito di motivate segnalazioni dei soci provvede a sottoporle, anche con una eventuale proposta di sanzione, al Presidente e al Consiglio per tale evenienza egli ha diritto di discussione all’interno del Consiglio stesso. Se ha fondati motivi per imputare violazioni del codice al Presidente, o ad un membro del Consiglio, egli ha facoltà di richiedere una riunione del Consiglio d’Amministrazione a cui riferirà sull’argomento. La decisione ultima spetta al Consiglio d’Amministrazione.
FUNZIONI DI INDIRIZZO DEL SUPERVISORE ETICO
Il supervisore etico svolge funzione di indirizzo sulla materia trattata dal presente codice. A tale proposito egli può fornire raccomandazioni preventive a fattispecie di comportamenti che, pur non costituendo palesi violazioni del codice etico, non appaiano conformi ai principi generali del codice stesso o dell’etica associativa della Società Mutua Piemonte. Egli può proporre, in base all’esperienza maturata e alle casistiche riscontrate, modifiche o integrazioni del codice. Le funzioni di supervisore etico sono espletate a titolo gratuito. Il Presidente, e gli organi esecutivi della Società Mutua Piemonte possono rivolgersi al supervisore etico per avere un giudizio preventivo sul comportamento da tenere in determinati contesti in cui debbano rappresentare istanze o agire in nome Mutua.
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE CODICE ETICO
Il Presente Codice Etico è approvato dal Consiglio che provvede a trasmetterlo per l’approvazione definitiva dall’Assemblea generale dei soci. Dal momento dell’approvazione da parte dell’Assemblea esso diventa vincolante per tutti i destinatari.

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Regolamento sociale

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ART. 1 – Il presente Regolamento è redatto ai sensi degli art. 4 e 21 dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso “SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE ETS” con sede in Pinerolo.

ART. 2 PRESTAZIONI
Le prestazioni della SMP ETS, in conformità e allo stato attuale del S.S.N., consistono in assistenze integrative complementari o
sostitutive dell’assistenza pubblica e precisamente:
a) rimborso spese per assistenza specialistica ambulatoriale;
b) rimborso spese per ricoveri in ospedali pubblici e privati, case di cura, in Italia e all’estero;
c) assistenza odontoiatrica;
d) assistenza domiciliare e ospedaliera;
e) indennità economiche giornaliere per malattie ed infortuni;
f) previdenza integrativa;
g) turismo climatico e culturale;
h) assistenza sociale e trasporti.
Il Consiglio d’Amministrazione delibera le caratteristiche delle varie prestazioni, le norme di erogazione, i limiti delle stesse e la loro
decorrenza. Il Consiglio stabilisce inoltre i limiti d’età per usufruire delle prestazioni e potrà dare attuazione anche parziale alle
assistenze elencate nel presente articolo.
ART. 3 ADESIONI – VARIAZIONI – NEONATI
Il Socio può aderire a tutte, a più o anche ad una sola delle varie assistenze previste all’art. 2 versando le relative quote associative,
secondo le norme e i limiti stabiliti con delibera del Consiglio d’Amministrazione.
L’adesione del Socio a nuove forme di assistenza, aggiuntive o sostitutive di quelle alle quali già aderisce (variazione), comporta
l’osservanza di tutte le norme stabilite dal Consiglio d’Amministrazione riguardanti le variazioni d’assistenza da lui effettuate.
La facoltà di variazione deve essere esercitata entro il 31 gennaio di ogni anno.
ART. 4
Per i neonati le prestazioni mutualistiche hanno effetto immediato purché iscritti entro 30 giorni dalla nascita.
ART. 5 ESCLUSIONI
I Soci non possono ottenere le prestazioni previste all’art. 2 del presente Regolamento per malattie e complicanze di patologie
preesistenti alla data dell’iscrizione o a quella di variazione della loro posizione d’assistenza.
Sono, inoltre, escluse:
 le malattie nervose e/o mentali;
 le malattie congenite;
 le malattie e/o gli infortuni provocati da fatti colposi di terzi;
 le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci, da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
Sono pure escluse le prestazioni:
 per cure estetiche;
 per malattie e/o infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o, in genere, da manifesta imprudenza;
 per malattie e/o infortuni causati da competizioni sportive agonistiche o pratica anche a livello amatoriale di sport pericolosi
(pugilato, atletica pesante, sport aerei, sport subacquei, alpinismo, uso di guidoslitte, salto dal trampolino con sci o idrosci,
rafting, e similari);
 tutte le prestazioni, sia sanitarie sia economiche, eseguite a scopo preventivo, con particolare riguardo ai check-up.
Sono inoltre escluse dall’attività le conseguenze di calamità o epidemie a carattere catastrofico.
Il rimborso delle prestazioni si prescrive decorsi due mesi dalla data in cui sono terminate.
Nessuna prestazione, sia nei casi di ricovero sia di day-hospital, è ammissibile se non è stata erogata da un Istituto autorizzato
come ospedale pubblico o clinica privata.
ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE E TASSA DI AMMISSIONE
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ogni anno a determinare la misura delle quote associative annue, che decorreranno dal
primo giorno dell’anno successivo. Le quote associative potranno essere ridotte per le famiglie composte di più persone con sconti
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
È demandata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di applicare per i nuovi iscritti una tassa di ammissione alla SMP ETS.
ART. 7
Le quote associative devono essere pagate in via anticipata e di norma entro i primi 31 giorni dell’anno.
È ammesso anche il pagamento in due rate con le seguenti scadenze: 1° rata 31 gennaio – 2° rata 30 giugno.
In base ad accordi aziendali, particolari forme di pagamento potranno essere accolte dal Consiglio d’Amministrazione.
I Soci che aderiranno alla SMP durante l’anno verseranno le quote, per le assistenze prescelte, pari a tanti dodicesimi quanti sono i
mesi che separano il momento dell’iscrizione al 31 dicembre.
La quota sociale relativa alle assistenze dei punti c), g) e h) dell’art. 2, non è divisibile in dodicesimi; il Socio pagherà l’intera quota
di tesseramento concernente l’anno in corso qualsiasi sarà la data d’iscrizione.

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