La Società Mutua Piemonte ETS può gestire fondi sanitari integrativi e coperture collettive aziendali originati da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali ai sensi dell’art. 51 TUIR DPR 917/86.
Dall’esperienza maturata nasce a gennaio 2013 il Fondo Pluriaziendale della S.M.P. regolarmente iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi del SSN.
Il Fondo offre soluzioni di grande interesse alle aziende che intendono garantire ai propri dipendenti e/o collaboratori tutele sanitarie ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale. 👉 Scarica l’Attestazione
L’azienda aderisce al Fondo
tramite la stipula di una specifica convenzione
che può riguardare la totalità del personale
o uno o più settori dell’azienda.
Le quote possono essere totalmente a carico dell’azienda o in parte versate dai lavoratori. Il lavoratore iscritto può richiedere l’iscrizione dei famigliari con il pagamento della relativa quota annuale a proprio carico.
L’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi garantisce la totale deducibilità delle quote associative le quali non costituiscono reddito per il dipendente, non sono quindi sottoposte a imposizione fiscale.
Perché aderire al Fondo Sanitario Pluriaziendale della S.M.P.
Le agevolazioni fiscali rendono più vantaggioso sia per l’azienda che per il dipendente garantire al personale l’adesione ad un Fondo Sanitario Integrativo rispetto ad altre forme di incentivo.
Offrire una buona copertura sanitaria significa rispondere positivamente a problemi ed ansie a cui siamo tutti molto sensibili: l’azienda attenta a queste problematiche si assicura la fidelizzazione e la disponibilità del lavoratore.
A differenza di altri fondi integrativi, alla base del Fondo Sanitario Pluriaziendale della S.M.P. c’è l’adesione ad una mutua sanitaria. Questo garantisce che il rapporto associativo possa terminare soltanto per volontà dell’aderente. Nelle convenzioni aziendali l’aderente può rimanere associato alla Mutua anche al termine del rapporto di lavoro, senza limiti di età.
Iter Fondo Sanitario Integrativo SMP
Fase: Adesione al Fondo
Azienda/Cooperativa
- Delibera CdA
- Firma della Convenzione
- Riceve il Regolamento del Fondo
Fondo Sanitario Pluriaziendale S.M.P.
- Riceve la delibera e la convenzione sottoscritta.
- Invia il Regolamento del Fondo
Fase: Iscrizione Dipendenti
Azienda/Cooperativa
- Comunica al Fondo i dati dei dipendenti (anagrafica, contatti e IBAN)
- (Accantona la somma da versare per ogni dipendente, mese per mese).
Fondo Sanitario Pluriaziendale S.M.P.
- Inserisce nel Database gli iscritti di cui ha i dati
- Invia la comunicazione di adesione al Fondo ad ogni dipendente con l’informativa sul trattamento dei dati personali e le indicazioni per l’accesso all’area riservata dove trova tutti i servizi.
Fase: Variazioni iscritti
Azienda/Cooperativa
- Comunica i cessati mese per mese.
- Comunica le nuove assunzioni (con i relativi dati) mese per mese
Fondo Sanitario Pluriaziendale S.M.P.
- Depenna i cessati alla fine del mese di cessazione.
- Inserisce i nuovi assunti dal primo giorno del mese in cui viene fatto l’accantonamento in busta paga.
Fase: Contributi
Azienda/Cooperativa
- Versa al Fondo della SMP i contributi in base al numero di iscritti secondo le scadenze fissate in convenzione.
Fondo Sanitario Pluriaziendale S.M.P.
- Invia a inizio anno la dichiarazione della quota versata al Fondo nell’anno precedente.
Regolamento del Fondo Sanitario Pluriaziendale SMP
REGOLAMENTO DEL FONDO SANITARIO PLURIAZIENDALE
di cui all’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR DPR 917/1986 e successive modificazioni istituito dalla Società di Mutuo Soccorso
“SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE ETS”
Leggi tutto
1) Premessa
La Società Mutua Piemonte ETS, con sede in Pinerolo (TO) via Cravero, 44 istituita in data
11/01/1996, è una Società di Mutuo Soccorso, operante ai sensi della legge 3818 del 1886 e della Legge
833/1978 e delle successive modifiche e integrazioni, con fine esclusivamente assistenziale in favore dei
propri associati, e in conformità a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, ha
istituito un Fondo Sanitario Pluriaziendale di cui all’art. 51 comma 2 letta a) del TUIR DPR 917/86 e
successive modificazioni, in cui confluiscono tutte le risorse concordate dalle singole Convenzioni ed
Accordi con le diverse Aziende consentendo i benefici fiscali previsti dall’art. 51 comma 2 letta a) del
TUIR D.P.R. 917/86 e successive modificazioni.
È in grado di garantire la copertura sanitaria integrativa ai dipendenti aziendali, che è stata
concordata (con l’eventuale contributo delle parti datoriali e dei rappresentanti dei lavoratori) con le
Aziende attraverso la stipula di apposita Convenzione o Accordo, previo versamento dei relativi contributi
di assistenza sanitaria e nel rispetto di tutte le relative specifiche norme regolamentari delle copertura.
Mette a disposizione la propria rete di strutture sanitarie convenzionate in forma diretta ed indiretta,
al fine di garantire la massima affidabilità ed efficacia nell’assistenza.
Si impegna a garantire tutte le prestazioni previste dalle coperture concordate, creando un’apposita
autonoma gestione separata nell’ambito del proprio bilancio assumendo nella propria gestione
mutualistica tutti gli eventuali avanzi o disavanzi gestionali delle medesime coperture per la durata delle
Convenzioni, e avvalendosi di tutti gli strumenti operativi valutati più opportuni per contenere i rischi.
Gestendo la Società di Mutuo Soccorso più fondi sanitari collettivi aziendali in base ad apposita
Convenzione realizzata con ogni singola Azienda e dotata di autonomo e specifico regolamento
assistenziale, questo Regolamento del Fondo Pluriaziendale della S.M.P. contiene dei parametri di
massima che tiene conto delle diversità di ogni singolo accordo, ispirandosi allo Statuto e al
Regolamento Generale della Società di Mutuo Soccorso.
2) Iscrizione al Fondo e contestuale iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso
I dipendenti delle Aziende che hanno sottoscritto le apposite convenzioni e che aderiscono al Fondo
Sanitario Pluriaziendale istituito dalla Società Mutua Piemonte ETS risultano Soci convenzionati assistiti
della Società Mutua Piemonte ETS. L’azienda provvederà a comunicare i dati dei dipendenti (salvo quelli
che abbiano presentato espressa rinuncia scritta), a ciascun dipendente verrà comunicata l’adesione al
Fondo con l’informativa sul trattamento dei dati personali e le indicazioni per l’accesso all’area riservata
dove trovare tutti i servizi.
Tale iscrizione avrà effetto ai fini della fruizione delle prestazioni previste da ciascuna copertura, nei limiti
e alle condizioni stabilite dallo specifico regolamento assistenziale.
Trattandosi di una iscrizione collettiva aziendale ai sensi dell’art 51 co 2 lett a) TUIR DPR 917/86, i
dipendenti non sono obbligati ad iscrivere tutti i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di
famiglia. Solo se previsto dalla Convenzione potranno farli iscrivere alle condizioni espressamente
concordate.
3) Diritti e doveri degli iscritti al Fondo
I dipendenti delle Aziende iscritti al Fondo, in qualità di beneficiari ai sensi dell’art. 5 paragrafo “altri
Soci” dello Statuto della Società Mutua Piemonte ETS sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e
di questo regolamento.
Hanno i medesimi diritti del Socio ordinario tranne il diritto di voto, in quanto rappresentati dall’azienda
convenzionata.
A fronte del versamento dei contributi concordati beneficeranno delle assistenze sanitarie integrative
previste dalla copertura sanitaria pattuita.
4) Contribuzione
Le Aziende che hanno sottoscritto le Convenzioni per la copertura sanitaria dei propri dipendenti ai sensi
dell’art 51 co. 2 lett a) TUIR DPR 917/86 verseranno alla Società Mutua Piemonte ETS entro il mese di
gennaio di ciascun anno (o entro diverso periodo eventualmente concordato dalla Convenzione)
l’importo dei contributi di assistenza sanitaria relativa agli aderenti per l’intero anno solare (o frazionate
come previsto da ciascuna Convenzione). Le Aziende corrisponderanno sia la cifra concordata per
ciascun dipendente iscritto al Fondo sia, eventualmente anticipando, quella di competenza di ciascun
dipendente quale eventuale quota a suo carico o quale estensione della copertura ai familiari, operando
la trattenuta dalla busta paga. Diversamente sarà il dipendente a versare alla Società Mutua Piemonte
ETS la quota di sua competenza o quella per eventuali integrazioni di copertura o per l’estensione
facoltativa ai familiari. Analogamente per gli anni successivi i contributi di assistenza sanitaria andranno
versati entro il mese di gennaio (o entro diverso periodo eventualmente concordato dalla Convenzione).
5) Copertura sanitaria
La copertura sanitaria può essere valida per il solo dipendente o se previsto dalle Convenzioni con le
Aziende per il nucleo familiare secondo le modalità previste da ciascuna Convenzione.
6)Estensione facoltativa della copertura ai familiari conviventi
Nel caso la copertura concordata dalla Convenzione Aziendale sia rivolta al solo dipendente, la Società
Mutua Piemonte ETS potrà garantire la copertura anche ai familiari conviventi che il dipendente vorrà
iscrivere, prevedendo eventuali facilitazioni nei rispettivi contributi associativi. In tal caso il dipendente
compilerà un ulteriore modulo per l’inserimento dei familiari riportando i nomi di tutti i componenti del
nucleo familiare convivente che intende far aderire e si impegna a versare, o a far versare dall’Azienda,
gli importi contributivi concordati entro il termine previsto dalla Convenzione. L’estensione della copertura
ai familiari conviventi non potrà essere selettiva ma dovrà coinvolgere l’intero nucleo familiare, e dovrà
restare confermata e valida per la durata prevista dalla Convenzione e per i successivi rinnovi (fin tanto
che faranno parte del nucleo).
7) Nuovi assunti e cessati
Le Aziende si impegnano a versare i contributi associativi per i nuovi assunti aventi diritto in base al
contratto o accordo o regolamento aziendale, calcolati in ratei mensili dal momento dell’assunzione fino
alla fine dell’anno. I nuovi assunti, per i quali le aziende dovranno provvedere al versamento dei
contributi associativi, potranno usufruire della copertura alle medesime condizioni degli altri dipendenti, in
misura eventualmente proporzionata ai contributi versati. I dipendenti in servizio che nel corso della
copertura cesseranno a qualsiasi titolo il rapporto di lavoro, per i quali è stato comunque versato il
contributo associativo, potranno usufruire della copertura fino alla fine dell’anno salvo diverso accordo
previsto dalla Convenzione. Nel caso di Aziende con particolari situazioni, come un elevato turn over, le
Convenzioni potranno prevedere una disciplina in deroga a quanto previsto dal comma precedente. Le
aziende dovranno comunicare nei termini previsti dalla Convenzione alla Società Mutua Piemonte ETS i
nomi dei dipendenti cessati e dei nuovi assunti per i quali dovrà essere compilata e sottoscritta
l’informativa sul trattamento dei dati.
8) Assistenza
L’Assistenza può essere erogata: – in forma diretta, cioè con la possibilità per l’assistito di effettuare le
prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate pagando tariffe convenzionate o quote/franchigie
a suo carico come previsto dalle coperture concordate; o senza anticipare la spesa, la quale viene
assunta direttamente dalla Società Mutua Piemonte ETS. – in forma indiretta, cioè mediante rimborso
successivo in base al tariffario SMP o ad altri parametri previsti dalle coperture concordate, delle spese
sanitarie ovunque sostenute dagli associati – attraverso l’erogazione di servizi presso presidi ospedalieri
o il domicilio dell’assistito.
9) Esclusioni
Di norma, e salvo diversa ed esplicita menzione, non sono mai rimborsate le spese sostenute per:
– malattie pregresse o preesistenti;
– malattie psichiche e mentali, comprese psicoterapia e psicoanalisi;
– manifestazioni morbose in rapporto o in dipendenza di abuso di alcolici o ad uso di stupefacenti;
– malattie infettive, quando assumano carattere epidemico o pandemico;
– cure ed interventi estetici;
– infortuni conseguenti a proprie azioni dolose o delittuose;
– conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
– conseguenze di guerre, insurrezioni, terremoti, ed altre calamità naturali devastanti;
– infortuni o malattie conseguenti a pratica di sport pericolosi;
– infortuni o malattie imputabili a responsabilità di terzi.
Sono considerate spese accessorie extra e quindi non rimborsabili le spese in regime di ricovero quali
TV, telefono, vitto accompagnatore, bar, ecc.
I ricoveri per le malattie croniche sono riconosciuti solo per brevi periodi di riacutizzazione precisati dal
Regolamento assistenziale.
10) Decorrenza copertura
La decorrenza iniziale delle coperture sanitarie integrative dei dipendenti iscritti al Fondo e loro familiari
conviventi aventi diritto, che si iscrivono contestualmente al dipendente, sarà immediata in caso di
infortunio accertato dal Pronto Soccorso. In caso di malattia e di parto la decorrenza potrà essere
sottoposta a periodi di carenza (specificati dal Regolamento assistenziale) ovvero potrà anche essere
immediata in base a quanto previsto dal Regolamento assistenziale. I dipendenti potranno avere una
diversa decorrenza per la copertura delle malattie pregresse o preesistenti ovvero la copertura
immediata anche per le stesse in base a quanto previsto dal Regolamento assistenziale.
11) Estensione territoriale
La copertura vale per il mondo intero.
12) Modalità di fruizione dei rimborsi o di accesso alla forma diretta
La Società Mutua Piemonte ETS provvederà ad effettuare l’erogazione dei sussidi e dei rimborsi delle
spese sanitarie secondo le consuete modalità vigenti e previste dal Regolamento assistenziale; inoltre
mette a disposizione i propri uffici per fornire ogni utile informazione per segnalare le possibilità di
accesso alle strutture sanitarie convenzionate. In caso di ricovero per i ricoveri a pagamento per i quali è
previsto il rimborso da parte della Società Mutua Piemonte ETS occorre richiedere prioritariamente
l’autorizzazione scritta al ricovero e, dopo le dimissioni, inviare alla Società la cartella clinica e i
documenti di spesa. Per i ricoveri effettuati nell’ambito del SSN è di norma sufficiente l’invio del
certificato di ricovero. Per le prestazioni specialistiche ambulatoriali le ricevute di spesa e i ticket
dovranno essere trasmessi unitamente alla copia della prescrizione medica completa di diagnosi (o copia
del referto da cui si evinca la tipologia di prestazione effettuata). Tutte le richieste di rimborso o di
sussidio dovranno essere inviate alla Società Mutua Piemonte ETS entro 60 giorni dalla data della
documentazione. Per usufruire dell’assistenza in forma diretta sarà sufficiente presentare il tesserino
della Società Mutua Piemonte ETS all’accettazione della struttura convenzionata ovvero richiedere alla
Società l’emissione del documento di “presa in carico”. Tali modalità sono precisate nel Regolamento
assistenziale. Tutte le trasmissioni delle note di spesa o le richieste di autorizzazione alla forma diretta
potranno avvenire anche tramite fax o posta elettronica.
13) Evasioni pratiche e tempi di liquidazione
La Società Mutua Piemonte ETS gestisce direttamente tutte le pratiche relative alle richieste di rimborso
e si impegna a contenere il più possibile i tempi di liquidazione nell’assistenza in forma indiretta
(attraverso accredito sul c/c del dipendente), mantenendoli di norma entro 60 giorni dal momento
dell’acquisizione delle note di spesa complete di tutta la documentazione occorrente.
14) Sospensione dell’assistenza
In ogni caso, il mancato versamento dei contributi dà di per sé il diritto alla Società Mutua Piemonte ETS
di sospendere le prestazioni per tutti i dipendenti nel caso in cui il mancato versamento riguardi la
generalità dei dipendenti o per il singolo dipendente nel caso in cui il versamento riguardi il singolo
dipendente. La Società Mutua Piemonte ETS in caso di comprovati abusi da parte dell’assistito, potrà
sospendere immediatamente ogni assistenza, senza che ciò costituisca preclusione all’eventuale
adozione di altri provvedimenti. Il provvedimento di sospensione assunto dalla Società Mutua Piemonte
ETS, nel rispetto della privacy dell’assistito, sarà comunicato all’Azienda e al lavoratore il quale, entro 30
giorni, se lo vorrà, potrà fare ricorso al provvedimento adottato dalla Mutua secondo le modalità previste
dallo Statuto della Mutua.
15) Decadenza del diritto alle prestazioni
Il diritto all’erogazione della prestazioni in convenzione da parte della Società Mutua Piemonte ETS si
estingue per:
decesso del lavoratore;
per cessazione del rapporto di lavoro intercorrente tra la Società ed il lavoratore alla fine
dell’annualità contributiva o eventualmente con effetto immediato in base a quanto previsto da ciascuna
Convenzione;
per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.
16) Gestione mutualistica
La Società Mutua Piemonte ETS si impegna a garantire una gestione mutualistica della Copertura
Sanitaria per i dipendenti iscritti al Fondo Sanitario Pluriaziendale che pur essendo separata e con un
autonomo centro di costo, non subirà variazioni personalizzate dei costi contributivi, ma dovrà comunque
essere improntata a criteri di autosufficienza, e beneficerà o parteciperà dei fondi di riserva mutualistici
nell’ambito del bilancio consolidato della Società Mutua Piemonte ETS. Le prestazioni previste nelle
coperture e i relativi contributi di assistenza sanitaria potranno subire annualmente delle variazioni a
seconda dell’andamento tecnico e gestionale della Convenzione; per questo le parti potranno incontrarsi
entro il mese di ottobre di ogni anno per concordare eventuali modifiche a valere per l’anno successivo.
Le condizioni potranno inoltre essere rinegoziate in qualsiasi momento nel caso in cui, per effetto di
nuove condizioni contrattuali per i dipendenti, o a causa di nuove disposizione di legge, si riterrà
opportuna e necessaria un revisione.
17) Durata, rinnovo e recesso delle Convenzioni
Le Convenzioni, salvo diversa disposizione, scadono con il 31 dicembre di ogni anno, ma si intendono
tacitamente rinnovate anche per gli anni successivi, salvo invio di recesso tramite comunicazione scritta
a mezzo raccomandata ar. da inviarsi all’altra parte entro il 31 ottobre a valere per l’anno successivo. Il
diritto di recesso può essere esercitato, con le stesse modalità, sia dalla Società Mutua Piemonte ETS
che dall’Azienda convenzionata.
18) Regime fiscale
Contributi Sanitari Aziendali: facilitazione fiscale per le coperture aziendali. La Società Mutua Piemonte ETS in qualità di Società di Mutuo Soccorso, rientra tra i soggetti previsti dall’art 51 comma 2 lett. A del DPR 917/ 86 T.U.I.R. pertanto consente la deducibilità dal reddito dei contributi associativi versati.
Contributi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente.
L’art. 51, 2° co. lett. a) del T.U.I.R (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) prevede che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente (quindi non devono essere pagati gli oneri sociali, ma il solo
contributo di solidarietà pari al 10% da parte del datore di lavoro) i contributi versati sia dal datore di
lavoro che dal lavoratore ad enti o casse società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale.
È quindi sufficiente che l’azienda emani un regolamento aziendale con efficacia erga omnes con il quale
si preveda il versamento di contributi a titolo di assistenza sanitaria (ad un ente, una cassa o una società
di mutuo soccorso avente esclusivamente finalità assistenziale) per poter usufruire di questo trattamento.
A partire dal 2010 occorre dimostrare che il Fondo destina almeno il 20% del totale delle risorse
impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, alle prestazioni vincolate in
conformità al Decreto Ministeriale 27 ottobre 2009 e cioè prestazioni socio sanitarie (comprese quelle
riabilitative in persone temporaneamente inabilitate a seguito di malattia e infortunio) e assistenza
odontoiatrica per poter mantenere il regime di deducibilità fiscale dal reddito.
Contributi versati in favore dei familiari del dipendente
In base alla circolare 50/E del 12 giugno 2002 dell’Agenzia delle Entrate si ritiene che non concorrano a
formare reddito del lavoratore dipendente, i contributi, anche se versati in favore dei familiari conviventi
del dipendente, ancorché il familiare non sia fiscalmente a carico dello stesso, sempre ché siano versati
ad enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo collettivo o di regolamento aziendale.
19) Detraibilità spese sanitarie
Quando si usufruisce della deduzione dal reddito dei contributi di assistenza sanitaria (copertura
sanitaria aziendale), o detrazione d’imposta dei contributi associativi per assistenza sanitaria integrativa
(adesione individuale volontaria non derivante da una contrattazione), la spesa sanitaria detraibile è solo
quella residua non rimborsata.
Dal momento che nell’ipotesi di una copertura aziendale, non è possibile portare in detrazione spese
sanitarie che sono state rimborsate a fronte di contributi di assistenza sanitaria che non hanno concorso
a formare reddito imponibile (avendo già usufruito della deducibilità dal reddito) le spese mediche
detraibili sono pertanto solo quelle rimaste effettivamente a carico, cioè quelle (o quella quota) non
rimborsate. La Società Mutua Piemonte ETS provvederà, annualmente, nei tempi adeguati, a fornire
all’assistito un riepilogo delle spese sanitarie effettivamente rimborsate.
20) Tutela dei dati personali
A seguito dell’adeguata informativa scritta rilasciata dalla Società Mutua Piemonte ETS e al consenso
per il trattamento dei dati personali sottoscritto dai singoli lavoratori al momento della iscrizione a cura
delle aziende, tutte le informazioni e i documenti richiesti alle Aziende ed ai lavoratori sulla base del
presente Regolamento, sono tutelati ai sensi del Regolamento UE n 679 del 2016.
21) Chiarimenti e reclami
In caso di richieste di chiarimenti o reclami sull’ammissibilità della prestazioni, o relativi alla misura dei
rimborsi o sussidi, da parte dei dipendenti delle Aziende iscritti al Fondo Sanitario Pluriaziendale sarà la
Società Mutua Piemonte ETS, attraverso i suoi Organi, a fornire le risposte ai medesimi assistiti,
sollevando le Aziende da qualsiasi responsabilità.
22) Norme di Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal regolamento si fa riferimento alle Convenzioni stipulate
con le Aziende e alle eventuali convenzioni con enti e società in essere a copertura delle prestazioni.
23) Richiamo allo Statuto sociale
Oltre alle norme contemplate nel presente Regolamento, vigono naturalmente tutte le norme statutarie
sociali della Società Mutua Piemonte ETS.