Legislazione Fondi Sanitari Integrativi
L’ex-art 51, comma 2 lett a del TUIR 917/86 prevede che non costituiscono reddito per il dipendente “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 .“
Fondi negoziali (art. 51 TUIR) solo per lavoratori dipendenti. Le prestazioni erogabili sono tutte le tipologie, ma devono dedicare almeno il 20% delle prestazioni erogate alle due aree da privilegiare (Odontoiatria e Sociosanitario). I Contributi hanno la deducibilità dal reddito se raggiunta la soglia del 20% di prestazioni vincolate.
Riferimento art. 51 co. 2 lett. a TUIR
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha istituito con decreto del 26/10/2009 (GU n. 12 del 16/01/2010) l’Anagrafe dei Fondi Sanitari. Tale normativa sostituisce l’art. 51 del TUIR mantenendone gli effetti. Il Fondo Pluriaziendale della S.M.P. è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari.
- FONDO PLURIAZIENDALE della S.M.P - Mutua sanitaria
- Adesione con CONVENZIONE AZIENDALE - Ex art 51 del TUIR - Fondo Sanitario Integrativo SSN
- VANTAGGI FISCALI e CONTRIBUTIVI
- VERSAMENTO AZIENDA
- Deducibile dal reddito d'impresa. Paga contributo di solidarietà del 10%
- Non entra nella retribuzione imponibile Inps. Non viene inserito nella retribuzione valida ai fini IRPEF
- FONDO PLURIAZIENDALE della S.M.P - Mutua sanitaria
- Adesione con CONVENZIONE AZIENDALE - Ex art 51 del TUIR - Fondo Sanitario Integrativo SSN
- VANTAGGI FISCALI e CONTRIBUTIVI
- VERSAMENTO AZIENDA
- Deducibile dal reddito d'impresa. Paga contributo di solidarietà del 10%
- Non entra nella retribuzione imponibile Inps. Non viene inserito nella retribuzione valida ai fini IRPEF
Libertà di scelta del Fondo Sanitario
Libertà di scelta del Fondo Sanitario a cui destinare le risorse per l’assistenza sanitaria integrativa.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 43 15.12.2010 ha precisato che una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché,ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla tregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Maurizio Sacconi.
Ciò significa che ancorché un’Azienda applichi un CCNL che abbia previsto l’istituzione di un Fondo bilaterale, la medesima può scegliere di garantire la copertura sanitaria integrativa attraverso il versamento dei contributi a un Fondo diverso purché la copertura sia migliore o uguale a quella garantita dal Fondo nazionale di categoria.
Politiche di Gestione del fondo SMP
Le caratteristiche che distinguono la nostra gestione del Fondo da una gestione assicurativa sono le seguenti:
Non lucratività
Non avendo finalità lucrative tutta la gestione è volta a favorire e non ad ostacolare la fruizione del servizio da parte dell’associato. Questo concretamente vuol dire:
- regolamenti brevi e semplici senza cavilli e postille;
- assistenza telefonica fornita da operatori esperti e assunti stabilmente. L’associato può chiedere di parlare con l’operatore che segue le sue pratiche.
- rimborsi rapidi e trasparenti entro la fine del mese.
Informazione
Affianchiamo l’azienda nell’attività di informazione del personale rispetto al servizio offerto, facendo in modo che il servizio venga realmente utilizzato e di conseguenza apprezzato dal personale.
A questo scopo è possibile:
- prevedere momenti di incontro tra il personale dell’azienda e un nostro incaricato che illustra i contenuti della forma di assistenza in convenzione;
- produrre materiale illustrativo che spieghi, anche sinteticamente, i servizi offerti;
- concordare specifiche strategie con l’azienda stessa.
Adesione dei familiari
Siamo sempre disponibili a prevedere nella convenzione con l’azienda, la possibilità di adesione dei familiari dei dipendenti. Le quote versate per i familiari generalmente restano a carico del dipendente e possono essere dedotti dal reddito del dipendente.
Democraticità
ogni dipendente e ogni familiare può diventare socio attivo della SMP e partecipare alle assemblee, portando il suo contributo.
Assistenza per tutta la vita
ogni dipendente, in quanto socio della SMP, può rimanere iscritto anche al termine del rapporto di lavoro con quote a proprio carico.